Sanzionata un’agenzia pubblica per aver localizzato un dipendente sulla base di un accordo sindacale. La legge nazionale a tutela dei dati prevale su tutto.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato un’agenzia pubblica regionale per avere utilizzato in modo illecito sistemi di geolocalizzazione su un dipendente in lavoro agile. Il caso ruota attorno all’uso di una piattaforma di timbratura che permetteva al datore di lavoro di verificare la compatibilità tra la posizione geografica dell’utente e il luogo concordato per lo svolgimento della prestazione.
Secondo l’agenzia, il controllo era legittimato da esigenze organizzative, produttive e di sicurezza sul lavoro e alla base delle verifiche ci sarebbe stata un’intesa sindacale firmata tra il dipendente e l’ente stesso. E il provvedimento disciplinare che ne è conseguito, era dipeso dal fatto che il lavoratore aveva comunicato al telefono di trovarsi in un luogo diverso da quello stabilito dall’intesa sindacale.
Il Garante ha fatto però valere un principio fondamentale: la base giuridica del trattamento dei dati deve essere conforme alla normativa statale e nessun accordo sindacale può prevalere.
In altre parole, nessun accordo, individuale o sindacale, può derogare alle norme nazionali in materia di privacy.