Formazione e sicurezza sul lavoro, nuovo Accordo Stato-Regioni

In Gazzetta Ufficiale il documento normativo che aggiorna e supera i precedenti sulla formazione obbligatoria di datori di lavoro, preposti, dirigenti e lavoratori.

Un intervento organico e aggiornato, che sostituisce e supera gli Accordi precedenti, armonizzando le disposizioni per tutte le figure aziendali coinvolte nella sicurezza.

Principali novità introdotte

Datori di lavoro: obbligo di formazione (anche se non RSPP) con corso di 16 ore in due moduli, più un modulo di 6 ore per i cantieri. Aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore. Completamento entro il 23 maggio 2027.

Preposti: corso di 12 ore suddivise in 4 moduli (prima erano 8 ore), dopo aver completato la formazione generale e specifica. Obbligo di aggiornamento biennale di almeno 6 ore. Non è previsto l’e-learning. Il primo aggiornamento va effettuato entro il 23 maggio 2026 per chi si è formato prima del 23 maggio 2023. Riconosciuta la formazione pregressa.

Dirigenti: corso di 12 ore (anziché 16) in 4 moduli, più un modulo di 6 ore per i cantieri. Aggiornamento ogni 5 anni. Formazione pregressa riconosciuta.

Lavoratori: nessuna modifica al programma formativo. Obbligo di formazione generale (4 ore) e specifica (4-8-12 ore secondo il rischio). Aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore. Abolita la possibilità di completare i corsi entro i 60 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro: la formazione va completata prima dell’assegnazione alla mansione.

L’accordo prevede anche l’obbligo di valutare:

  • L’apprendimento a fine corso.
  • L’efficacia della formazione a lungo termine.

 

Modalità di erogazione

La formazione potrà avvenire in presenza, videoconferenza sincrona o e-learning, con alcune eccezioni. L’E-learning non ammesso

  • Per la formazione dei preposti. 
  • Per corsi specifici per rischio medio/alto.

 

Soggetti autorizzati alla formazione

I corsi potranno essere organizzati esclusivamente da:

  • Soggetti istituzionali (Ministeri, Università, Regioni, INAIL, INL, VVF, ordini professionali, volontariato nazionale).
  • Soggetti accreditati dalle Regioni con almeno 3 anni di esperienza.
  • Altri soggetti (Fondi interprofessionali, Organismi Paritetici, associazioni sindacali rappresentative a livello nazionale).

I datori di lavoro possono essere soggetti organizzatori solo per i propri corsi interni e nel pieno rispetto dei requisiti tecnico-organizzativi previsti.

L’accordo prevede inoltre nuovi requisiti per:

  • La costituzione del fascicolo del corso.
  • Le piattaforme digitali per videoconferenze e formazione online.

 

Periodo transitorio

Fino al 23 maggio 2026, sarà ancora possibile organizzare corsi secondo i precedenti Accordi Stato-Regioni.

 

L’assistenza di Protection Trade, passo dopo passo

Protection Trade è a disposizione per qualunque chiarimento su quanto previsto dal nuovo quadro normativo.

Scrivici per una consulenza

Come possiamo aiutarti?

È universalmente riconosciuto che un lettore che osserva

Marco Canova

Internal Audit ITC

Antonio Cruciani

Internal Audit ITC

Ilaria Di Vito

Ufficio Legale

Federica Caporaso

Ufficio Legale

Molly

Security Office

Elide Mastrobattista

Ufficio legale

Roberto Cicione

Consulente Ufficio Ingegneria

Vasile Diaconescu

Internal Audit ITC

Massimiliano Giacchè

Attuario

Gianmarco Parisella

Ufficio Legale

Martina Conti

Ufficio Legale

Maria Laura Coratti

Ufficio Legale

Ginevra Parisella

Ufficio Legale

Valentino Mancini

Ufficio Legale

Camilla Stamegna

Ufficio legale

Andrea Agresti

Ufficio Ingegneria

Carla Soscia

Ufficio Ingegneria

Ludovica Stamegna

Ufficio Commerciale

Giovanna Ruggieri

Ufficio Amministrativo

Maria Assunta Trocchia

Ufficio Ingegneria

Miriam Pisani

Ufficio Ingegneria

Federica Voltan

Ufficio Legale

Patrizio La Rocca

Socio Fondatore e Responsabile Dipartimento Legale & Ingegneria

Vladimiro Stamegna

Socio Fondatore e Amministratore Unico