In Gazzetta Ufficiale il documento normativo che aggiorna e supera i precedenti sulla formazione obbligatoria di datori di lavoro, preposti, dirigenti e lavoratori.
Un intervento organico e aggiornato, che sostituisce e supera gli Accordi precedenti, armonizzando le disposizioni per tutte le figure aziendali coinvolte nella sicurezza.
Principali novità introdotte
Datori di lavoro: obbligo di formazione (anche se non RSPP) con corso di 16 ore in due moduli, più un modulo di 6 ore per i cantieri. Aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore. Completamento entro il 23 maggio 2027.
Preposti: corso di 12 ore suddivise in 4 moduli (prima erano 8 ore), dopo aver completato la formazione generale e specifica. Obbligo di aggiornamento biennale di almeno 6 ore. Non è previsto l’e-learning. Il primo aggiornamento va effettuato entro il 23 maggio 2026 per chi si è formato prima del 23 maggio 2023. Riconosciuta la formazione pregressa.
Dirigenti: corso di 12 ore (anziché 16) in 4 moduli, più un modulo di 6 ore per i cantieri. Aggiornamento ogni 5 anni. Formazione pregressa riconosciuta.
Lavoratori: nessuna modifica al programma formativo. Obbligo di formazione generale (4 ore) e specifica (4-8-12 ore secondo il rischio). Aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore. Abolita la possibilità di completare i corsi entro i 60 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro: la formazione va completata prima dell’assegnazione alla mansione.
L’accordo prevede anche l’obbligo di valutare:
- L’apprendimento a fine corso.
- L’efficacia della formazione a lungo termine.
Modalità di erogazione
La formazione potrà avvenire in presenza, videoconferenza sincrona o e-learning, con alcune eccezioni. L’E-learning non ammesso:
- Per la formazione dei preposti.
- Per corsi specifici per rischio medio/alto.
Soggetti autorizzati alla formazione
I corsi potranno essere organizzati esclusivamente da:
- Soggetti istituzionali (Ministeri, Università, Regioni, INAIL, INL, VVF, ordini professionali, volontariato nazionale).
- Soggetti accreditati dalle Regioni con almeno 3 anni di esperienza.
- Altri soggetti (Fondi interprofessionali, Organismi Paritetici, associazioni sindacali rappresentative a livello nazionale).
I datori di lavoro possono essere soggetti organizzatori solo per i propri corsi interni e nel pieno rispetto dei requisiti tecnico-organizzativi previsti.
L’accordo prevede inoltre nuovi requisiti per:
- La costituzione del fascicolo del corso.
- Le piattaforme digitali per videoconferenze e formazione online.
Periodo transitorio
Fino al 23 maggio 2026, sarà ancora possibile organizzare corsi secondo i precedenti Accordi Stato-Regioni.
L’assistenza di Protection Trade, passo dopo passo
Protection Trade è a disposizione per qualunque chiarimento su quanto previsto dal nuovo quadro normativo.